Leggi provvedimento finalizzate al ricambio dei vertici delle amministrazioni pubbliche

Un sistema politico complessivamente debole continua a produrre “mostri” amministrativi e soluzioni al limite della costituzionalità’. E’ il caso delle nomine dei vertici politico amministrativi degli enti pubblici. Ad ogni cambio del Governo nazionale le modalità di “attuazione” rimangono identiche, qualunque sia il colore politico della compagine al potere: vengono proposti al Parlamento decreti-legge, con il crisma della “necessità e urgenza”, finalizzati unicamente a provocare la sostituzione dei vertici ereditati dai governi precedenti. E’ questo il caso, in ultimo, del recente decreto legge n. 51 del 10 maggio 2023 che ha disposto alcune minimali correzioni  all’ordinamento degli enti previdenziali (articolo 1) e delle fondazioni lirico-sinfoniche (articolo 2), allo scopo trasparente di  procedere alla sostituzione dei suoi vertici politico amministrativi.

E’ un modo che avvilisce, sia l’autorevolezza dei governi in carica, sia quella dei plessi amministrativi toccati da tali operazioni. La sostituzione dei vertici politico-amministrativi al cambio di governo è una pratica sconosciuta in alcuni ordinamenti giuridici – Gran Bretagna e Francia per esempio – e, al contrario, praticata ordinariamente in altri, vedasi l’amministrazione federale degli Stati Uniti. In tutti i casi, comunque, operano prassi costituzionali chiare, trasparenti, condivise e consolidate. Mentre in Gran Bretagna e in Francia prevale sempre e comunque il principio della neutralità della burocrazia, per cui i suoi vertici si attengono ad atteggiamenti di totale lealtà  verso le decisioni sovrane della politica, al contraro negli Stati Uniti il presidente neo-eletto procede a un ricambio totale dei vertici (solo dei vertici) delle amministrazioni federali (dipartimenti e agenzie). Non c’è necessità, quindi, di ricorrere a operazioni contorte; tutto si svolge alla luce del sole e sotto il controllo del Congresso: infatti, per ciascuna nomina proposta dal neo presidente, è previsto un esame del profilo professionale da parte di una commissione del Senato americano con l’espressione finale di un “advice and consent” (parere e consenso) senza il quale il nominato NON  può essere immesso in funzione. Tutto molto chiaro pertanto. E tutto  stabilito nella loro Carta Costituzionale di fine ‘700, all’articolo 2:

“Egli avrà il potere, su parere e con il consenso del Senato, di concludere trattati, purché vi sia l’approvazione di due terzi dei Senatori presenti; designerà e, su parere e con il consenso dei Senato, nominerà gli ambasciatori, gli altri diplomatici e i consoli, i giudici della Corte Suprema e tutti gli altri pubblici funzionari degli Stati Uniti la cui nomina non sia altrimenti disposta con la presente Costituzione, e che debba essere stabilita con apposita legge; ma il Congresso può, mediante legge, devolvere quelle nomine di funzionari di grado inferiore che riterrà opportuno al solo Presidente, alle Corti giudiziarie, ovvero ai capi dei singoli dicasteri”.

Nel nostro povero Paese si ricorre a un uso improprio della potestà legislativa, con il rischio di “andare fuori dal seminato”: si veda qui, ad esempio, il parere dell’ufficio studi della Camera che ha ammonito i legislatori sull’assenza di requisiti di costituzionalità in ordine alla tortuosa disciplina introdotta per il vertice delle fondazione lirico-sinfoniche. Sono disposizioni ictu oculi pensate per operare ad personam. Si vedano qui le perplessità chiaramente formulate nel  dossier n. 23:2023 ufficio studi Camera deputati.

Per quanto riguarda l’INPS, il cambio della guardia al vertice  innescherà l’ennesimo tourbillon organizzativo, dannoso della qualità dell’erogazione dei servizi previdenziali alla collettività: questo ente viene sottoposto ormai da dieci anni, ad ogni (frequente) cambio di vertice, a conseguenti “revisioni organizzative” che terremotano ogni volta le responsabilità  ad ogni livello, attraverso spostamenti massicci di tutti gli incarichi dirigenziali. Se ne susseguono, mediamente, una ogni anno, anno e mezzo. L’instabilità della sua governance burocratica è ormai una malattia endemica di questo Ente pubblico.

Giuseppe Beato

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