Statuto

 

 ATTO COSTITUTIVO

(presso il notaio Giuseppe Pennacchio in data 3 luglio 2007)

ART. 1

 Con il presente Atto è costituita in Roma l’Associazione “Nuova Etica Pubblica ”, da parte dei seguenti soci fondatori:

  • Augusto Zucaro;
  • Gaetano Tatò;
  • Antonio Zucaro;
  • Giuseppe Favale;
  • Antonio Caponetto;
  • Giuseppe Arru;
  • Giovanni Cardegna;
  • Leonardo Nardella;
  • Luca Marcello Soda;
  • Fabrizio Manca;
  • Massimo Fasoli;
  • Daniela Carlà;
  • Giuseppe Beato;
  • Valerio Talamo;
  • Giovanni Zarro.

L’ Associazione è regolata dall’ allegato Statuto, approvato e sottoscritto dai soci fondatori  congiuntamente al presente Atto.

 ART. 2

 I soci fondatori si costituiscono in Comitato promotore dell’ Associazione, avviando la raccolta di adesioni, fino al conseguimento di un numero di iscritti che il Comitato promotore, con apposita delibera, riterrà adeguato alla piena applicazione dello Statuto, con la convocazione della prima Assemblea dei soci e l’ elezione degli organi sociali.

Fino a tale delibera, il Comitato promotore assume i poteri del Consiglio direttivo, eleggendo come Presidente il socio Antonio Zucaro, come Segretario generale il socio Giuseppe Arru e come Tesoriere il socio Fabrizio Manca allo scopo di avviare le attività dell’ Associazione.

n.d.r.: nell’anno 2012 l’Assemblea dei soci  ha eletto Presidente dell’Ass. Antonio ZUCARO, Segretario generale Giuseppe BEATO, Tesoriere Alessandro TOMBOLINI

 ART. 3

La sede dell’Associazione è provvisoriamente stabilita presso la sede di FP CIDA. Via Nazionale 75, 00184 Roma.

L’ammontare della quota associativa annuale è provvisoriamente fissato fino alla prima Assemblea generale dei Soci nelle seguenti misure:

  • per i Soci ordinari euro 20 (venti) fissi ;
  • per i Soci sostenitori la misura è libera, da un minimo di euro 100 (cento).

Il Comitato promotore, autorizza il Presidente alla stipulazione di una convenzione con la Federazione FP CIDA. per l’ uso dei locali e dei servizi di questa da parte dell’Associazione.

 

STATUTO

 ART. 1

( Natura e scopo sociale )

L’Associazione “Nuova Etica Pubblica” ha carattere volontario e non ha fini di lucro. Essa è apartitica, e si propone di contribuire alla riforma della politica, dei poteri pubblici e delle pubbliche amministrazioni, sottraendoli all’ autoreferenzialità e agli interessi particolari per ricondurli al perseguimento degli interessi generali e dei fini istituzionali.

ART.2

( Finalità )

Per realizzare lo scopo sociale, l’ Associazione intende:

a)    sollecitare le forze politiche, sociali, economiche, ad una riforma della politica in direzione di uno snellimento delle strutture e degli apparati esistenti, e di una loro riconversione a sostegno della partecipazione dei cittadini; riduzione programmata dei finanziamenti pubblici agli apparati politici per spese elettorali e giornali collegati;

b) promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica ed alle scelte politiche ed amministrative, in modo sistematico, organizzato e trasparente, attraverso:

–       primarie per l’ individuazione dei candidati alle cariche elettive;

–       informazione e rendicontazione, anche per via informatica, sull’ operato di istituzioni ed amministrazioni;

–       discussione pubblica dei bilanci delle istituzioni;

–       verifica pubblica dei risultati raggiunti dalle amministrazioni;

c) promuovere una riduzione consistente, pianificata e coordinata delle strutture e dei costi delle istituzioni, attraverso:

–       riforma costituzionale delle istituzioni rappresentative su tre livelli: Stato, Regione, Comune; sul territorio, si decideranno le aggregazioni e le articolazioni dei Comuni, nel rispetto dei vincoli di legge; redistribuzione delle funzioni e degli apparati conseguente al decentramento a parità di spesa totale;

–       riduzione generale dei membri delle assemblee elettive,  ai tre livelli;

–       definizione di tetti di spesa per gli organi costituzionali ed istituzionali, prendendo a riferimento i livelli di spesa degli organi analoghi nei maggiori Paesi dell’Unione Europea;

d) promuovere processi di riforma effettiva delle amministrazioni pubbliche e delle loro procedure, attraverso:

–       distinzione netta, nelle amministrazioni, tra personale di nomina politica, per la diretta collaborazione ai vertici politici, nominabile e revocabile a discrezione, entro un rigoroso tetto di spesa e personale di carriera, al servizio esclusivo della Nazione, assunto per concorso, promosso o revocato a seguito di valutazione obiettiva. Applicazione di tali regole anche a consorzi e società formati da istituzioni ed enti pubblici;

–       applicazione dei principi di responsabilità e rendicontazione agli organi di vertice di tutti gli Enti ed amministrazioni, a tutti i livelli istituzionali, anche con l’ istituzione di una funzione di controllo sull’opportunità ed economicità delle scelte operate

–       collegamento alla valutazione della professionalità e del merito della retribuzione e della carriera dei dirigenti, dei funzionari e di tutti i dipendenti pubblici.

ART. 3

 ( Attività)

Al fine di conseguire lo scopo sociale e le altre finalità statutarie l’Associazione:

a)    sollecita le forze politiche e gli altri soggetti istituzionali, privati ed associativi alla riforma della politica, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni, favorendone la collaborazione a tali fini;

b)   promuove convegni, seminari di studio, conferenze, dibattiti ed altre iniziative di comunicazione, sul sito web e  anche sui media;

c)   sviluppa nuove iniziative attraverso la realizzazione  di (realizza) studi e programmi di ricerca anche in collaborazione con università e  istituzioni culturali e scientifiche nazionali e internazionali, interessate al miglioramento dell’operatività delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni, nonché allo sviluppo della partecipazione;

d)   favorisce la diffusione dell’innovazione stimolando e contribuendo (stimola e contribuisce) alla formazione continua del personale politico e delle figure professionali delle pubbliche amministrazioni, in particolare se coinvolte nella produzione e gestione di progetti di riforma (innovativi);

e)    partecipa a programmi di cooperazione, ricerca e sviluppo, promossi e/o finanziati dall’Unione Europea e da ogni altro organismo pubblico o privato, nazionale o internazionale.

Per la realizzazione degli scopi sociali l’Associazione può stipulare accordi con altre Associazioni aventi finalità analoghe.

ART. 4

( Soci )

L’Associazione si compone delle seguenti categorie di soci:  ordinari, sostenitori e onorari.

a)    Soci ordinari sono coloro che partecipano alla associazione a titolo personale.  La candidatura all’ iscrizione è proposta da almeno un socio e viene accolta o respinta dal Consiglio direttivo in carica, con decisione motivata. La qualifica di socio ordinario si perde, per morosità ultrannuale nel versamento della quota associativa, o per aver compiuto atti in grave contrasto con le finalità associative.

b)   Soci sostenitori sono le persone fisiche  che partecipano alla attività della associazione in qualità di esponenti o rappresentanti di istituzioni ed enti pubblici, privati, associativi e del terzo settore interessati all’attività dell’associazione.

c)   I soci onorari sono nominati dal Consiglio direttivo alla unanimità dei voti su proposta di almeno dieci soci sostenitori od ordinari, tra personalità di particolare rilievo nelle aree e nelle discipline oggetto dell’ attività dell’associazione. I soci onorari non sono obbligati al versamento della quota associativa e rimangono in tale qualità a vita.

I soci ordinari e i soci sostenitori sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita per ciascuna categoria di soci dal Consiglio direttivo.

 ART. 5

( Organi )

Organi dell’ Associazione sono:

a)    l’Assemblea generale dei soci;

b)   il Consiglio direttivo;

c)   i Comitati Regionali;

d)   il Presidente;

e)    il Segretario generale;

f)    il Collegio dei revisori dei conti.

ART. 6

( Assemblea Generale ) 

L’Assemblea generale dei soci deve essere convocata almeno una volta all’ anno. Può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta congiunta del Presidente e della maggioranza del Consiglio direttivo, oppure di un terzo dei soci ordinari.

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei presenti.

L’Assemblea elegge i componenti del Consiglio direttivo e ne determina il numero.

L’Assemblea determina gli indirizzi generali dell’ attività dell’ Associazione e delibera le eventuali modifiche da apportare al presente Statuto. A tale ultimo fine è indispensabile, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno il trenta per cento degli associati aventi diritto. 

ART. 7

(Consiglio direttivo)

L’Associazione è retta da un Consiglio direttivo composto da un numero di soci variabile da un minimo di cinque, compresi il Presidente ed il Segretario generale,  fino ad un massimo di undici.

Il Consiglio direttivo predispone il piano delle attività, determina numero e composizione dei Comitati per settori di intervento, emana eventuali regolamenti, fissa le quote associative e delibera sull’ammissione di nuovi soci; può proporre all’Assemblea generale dei soci la nomina di soci onorari, delibera sui bilanci da sottoporre all’Assemblea, delibera accordi o convenzioni con i soggetti di cui all’ art.2, lett. b), nonché la costituzione o la partecipazione a società.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo ambito il Presidente, il Segretario generale ed il Tesoriere, che può essere un socio ordinario, anche non appartenente al Consiglio.

Le cariche di Segretario generale e Tesoriere possono essere cumulate nella stessa persona.

Il Consiglio direttivo può eleggere nel suo ambito uno o due Vicepresidenti, qualora la sua composizione superi rispettivamente le sette o le dieci unità.

 ART. 8

( I Comitati  di indirizzo )

 Le attività dell’ Associazione si articolano per settori di intervento, individuati dal Comitato direttivo in coerenza alle finalità di cui all’ art. 2.

In ciascun settore il Consiglio direttivo nomina un Comitato di indirizzo, composto da soci dell’ Associazione e diretto da un coordinatore eletto dai componenti il Comitato medesimo.

Ciascun Comitato formula, di norma all’ inizio dell’ anno sociale, un piano di massima delle attività da svolgere relativamente al settore di intervento, ne segue la realizzazione e alla fine dell’ anno ne relaziona per iscritto al Consiglio direttivo.

Il Comitato può deliberare di far partecipare alle proprie attività anche singoli soggetti estranei all’ Associazione, e proporre al Consiglio direttivo accordi e convenzioni con i soggetti di cui all’ art.2, lett. b).

ART. 9

(I Comitati regionali )

L’ Associazione si organizza a livello territoriale in Comitati regionali, eventualmente articolati in delegazioni provinciali.

I Comitati regionali perseguono sul territorio gli scopi e le finalità dell’ Associazione, secondo le linee generali e gli indirizzi  espressi dal Consiglio direttivo e dai Comitati di settore.

Ciascun Comitato regionale è eletto dall’ assemblea degli iscritti all’ Associazione nella Regione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; elegge al suo interno un Coordinatore; stabilisce le modalità del proprio funzionamento, anche prevedendo, col consenso dell’ assemblea degli iscritti, una maggiorazione del contributo associativo.

 ART.10

(Il Presidente )

Il Presidente rappresenta l’Associazione, presiede alle sue attività, convoca e dirige le riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea dei soci e ne fa eseguire le deliberazioni; ordina riscossioni e pagamenti, firma gli atti ufficiali.

Il Presidente può essere affiancato da uno o due Vicepresidenti, ai quali può delegare l’ esercizio di una parte dei propri poteri.

In caso di impedimento, anche temporaneo, del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente; in caso di più vicepresidenti, dal Vicepresidente più anziano; in caso di assenza di vicepresidenti, dal Segretario generale .

 ART. 11

(Il Segretario generale )

Il Segretario generale compila, unitamente al Tesoriere, i bilanci preventivi e consuntivi e li sottopone alla approvazione del Consiglio direttivo.

Il Segretario generale cura l’ amministrazione dell’ Associazione. In particolare, cura la tenuta e al conservazione del Libro dei soci, dei documenti amministrativi, dei libri dei verbali e delle Assemblee e di quelle delle sedute del Consiglio direttivo; provvede al disbrigo della corrispondenza, risponde del funzionamento dei servizi dell’Associazione, dell’osservanza dello Statuto, delle delibere e dei regolamenti.

Egli può essere delegato espressamente dal Presidente nei rapporti con Enti ed Uffici.

ART. 12

( Il Tesoriere )

Il Tesoriere provvede alla predisposizione ed alla conservazione dei documenti contabili, compresi il Libro “Cassa” e quello degli inventari; dispone, inoltre, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese, effettuate a mezzo di ordinativi finanziari a firma congiunta sua e del Presidente.

Il Tesoriere ha in consegna i beni mobili ed immobili dell’Associazione.

ART. 13

( Il Collegio dei revisori )

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio direttivo, che eleggono al proprio interno il Presidente.

Il Collegio vigila sull’ andamento della gestione economica e finanziaria dell’ Associazione, e riscontra, controfirmandoli, l’ esattezza e la veridicità dei bilanci consuntivi.

ART.14

( Patrimonio )

Il patrimonio sociale dell’Associazione è costituito:

a)    dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;

b)   dalle quote associative;

c)   da contributi provenienti da privati, società, Enti pubblici e privati, Istituti di ricerca, anche esteri, erogazioni, donazioni, lasciti, legati, quote di partecipazione.

 ART. 15

( Scioglimento )

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea con la maggioranza di almeno tre quarti degli associati a norma dell’articolo 21 del Codice Civile.

L’Assemblea degli Associati determinerà le modalità di liquidazione.

I beni patrimoniali dell’Associazione, risultanti dall’inventario, potranno essere devoluti a soggetti svolgenti attività ed aventi finalità consimili a quelle dell’ Associazione, previa apposita delibera dell’Assemblea di scioglimento.

 ART. 16

( Disposizioni finali e transitorie)

L’anno sociale e l’anno finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia.

 SCHEDA-ADESIONE