Il regime stabile della dirigenza federale U.S.A.

Stabilità non vuol dire, né “inamovibilità”, né “precarietà” o “spoils system”

Sono in tanti, troppi, gli “esperti” del nostro Paese cui piace fare confusione fra le posizioni di  inamovibilità, di stabilità e di precarietà della dirigenza pubblica. I falsi esperti adorano qualificare come “simpatizzante dell’inamovibilità” chi auspica una dirigenza stabile e non precaria (cioè titolare quest’ultima d’incarichi di breve durata predeterminati  per legge). L’inamovibilità della dirigenza pubblica Italiana esisteva prima degli anni ’90, epoca in cui, una volta assegnato a una funzione, il dirigente poteva rimanere fisso in tale ruolo fino al collocamento a riposo; oggi quella prerogativa appartiene all’archeologia normativa.

Vale, invece, da circa trent’anni il disposto di cui all’articolo 19 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, che limita la durata degli incarichi dai tre ai cinque anni, al termine dei quali il dirigente può essere rimosso dall’incarico anche senza valutazione negativa. Questa configurazione giuridica sancisce una posizione di precarietà della dirigenza pubblica, solo a considerare anche le altre leggine che hanno blindato questa posizione  fiduciaria e ricattabile – vedi qui tutte le leggi dello spoils system all’italiana. Sulla base dei poteri conferiti per legge, il vertice politico di un’amministrazione pubblica può disfarsi di un dirigente SENZA alcun provvedimento di revoca, semplicemente attendendo la scadenza dell’incarico oppure provocando artatamente una riorganizzazione dei servizi. Sabino Cassese spiegò bene differenza fra la precarietà e la revocabilità dell’incarico – da collegare quest’ultima alla posizione di “stabilità”, che impone all’amministrazione di assumersi la responsabilità giuridica della revoca:

“Le differenze fra  revocabilità e precarietà sono due. La seconda comporta una durata predeterminata dall’inizio, indipendentemente dall’attività svolta. Da ciò consegue la costituzione di uno stato di dipendenza dell’impiegato rispetto all’autorità che lo nomina ed è libera di rinnovarlo o non rinnovarlo. La prima significa che, nel corso della  prestazione, al verificarsi di eventi imputabili  al dipendente o a circostanze oggettive, questo può essere allontanato, con atto motivato. Da ciò deriva la seconda differenza: la precarietà non consente una difesa giudiziaria, non permette di controllare l’atto che pone un termine alla carica, perché l’atto non c’è. Invece, la revocabilità comporta la cessazione con provvedimento motivato e impugnabile”. (Vedi qui il testo integrale)

Visto poi che gli “esperti” nostrani rivendicano sempre le esperienze dei Paesi anglosassoni senza considerarle nella loro integrità – esattamente come Alberto Sordi evocava lo yogurt e la mostarda U.S.A. in “Un americano a Roma”, vale qui ricordare che il regime della dirigenza federale statunitense è STABILE, salva la facoltà di revoca dall’incarico e retrocessione ai ranghi degli impiegati non dirigenti, in caso di “performance insoddisfacente”  conseguita nel corso di un anno. Il discrimine preciso fra “inamovibilità” e “stabilità” sta tutto qui: l’incarico è a tempo indeterminato, ma esiste il vincolo della performance “piena” (“fully successful“) e dell’osservanza delle direttive superiori. Chi desideri informazioni precise sul regime del Senior Executive Service federale può consultare lo scritto qui sotto, recante i riferimenti precisi agli articoli  del Codice delle Leggi degli Stati Uniti.

Ma ciò non basta! Per i sostenitori dello “spoils system che non esiste” e  del “principio di rotazione”, valgano altri tre elementi cruciali: 1. il 90% della dirigenza federale è di carriera (“career appointe“) , lasciando al rimanente 10%, nominato dai vertici politici, la cura del supporto alla programmazione e al controllo; 2. Le funzioni dirigenziali che esigono una garanzia di neutralità, nell’interesse generale degli utenti, sono riservate ai dirigenti di carriera (“career reserved“); quanto a dire che lì non è possibile assegnare a un dirigente nominato con il cosiddetto comma 6 la trattazione di funzioni di patrimonio, appalti , licenze e simili; 3. le procedure di reclutamento dei nuovi dirigenti non sono gestite dai soli dirigenti interni delle varie amministrazioni, ma prevedono un passaggio selettivo rimesso a un’agenzia federale ESTERNA (L’Office of Personnel Management – OPM).

Auspicare per la dirigenza pubblica italiana una posizione di STABILITA‘ – non di PRECARIETA’ e nemmeno di “INAMOVIBILITA’”  – significa semplicemente questo.

Giuseppe Beato

 Il regime della dirigenza federale USA 

OPM – Senior Executive Service desk guide.

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