L’interpretazione errata dei giudici amministrativi sui direttori stranieri dei musei italiani.

Speravamo e prevedevamo – sbagliando – che il Consiglio di Stato avrebbe sanato la ferita inferta dal T.A.R. Del Lazio al decoro e al prestigio internazionale del nostro Paese correggendo l’ interpretazione capziosa da cui il T.A.R. del Lazio ha fatto discendere la pronuncia di “illegittimità” della nomina dei esperti di altre Nazioni  come Direttori dei musei italiani. Era ed è un’interpretazione pretestuosamente letterale (vedi qui precisamente) dell’articolo 14, comma 2 bis del decreto- legge n. 83 del 2014 (convertito in legge n. 106/2014 -vedi) che qui letteralmente riportiamo  “ 2-bis. Al fine di adeguare l’Italia agli standard internazionali in materia di musei e di migliorare la promozione dello sviluppo della cultura, anche sotto il profilo dell’innovazione tecnologica e digitale, con il regolamento di cui al comma 3 sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i poli museali e gli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale. I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in deroga ai contingenti di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
E’ chiaro l’intento LETTERALE di questa disposizione di legge: adeguare L’ITALIA AGLI STARDARD INTERNAZIONALI. Attraverso quale strumento? Attraverso il reclutamento di dirigenti di museo all’altezza di tali standard internazionali. Ciò comporta la  conseguenza logica necessaria che gli aspiranti a questi posti di responsabilità siano ricercati in un orizzonte di scelta INTERNAZIONALE, perché, in opposta ipotesi, si dovrebbe concludere che la legge abbia ritenuto SOLO I CANDIDATI ITALIANI ALL’ALTEZZA di garantire lo standard internazionale dei musei italiani: ciò è palesemente assurdo, perché, se ciò avesse voluto intendere il legislatore, avrebbe dettato un criterio in palese contraddizione con l’assunto letterale del comma 2, nonché  nazionalistico, cioè  fuori dai principi costituzionali che collocano la nostra Repubblica nell’alveo del contesto culturale, sociale , economico  europeo e mondiale.
Per cui qualunque sentenza avalli un’interpretazione della legge nel senso dell’esclusione, oltre che denotare un notevole tasso di cosciente debolezza interpretativa, provincialismo e corporativismo, viola lo spirito della Costituzione italiana.

Giuseppe Beato

 

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