La corruzione nelle pubbliche amministrazioni e i bachi legislativi.

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Nella vicenda dell’Amministrazione comunale di Lodi – in cui è stato incriminato e arrestato il sindaco Simone Uggetti per aver truccato il bando di gara per la gestione delle piscine comunali – c’è solo un elemento positivo:il senso morale di Caterina Uggè, la funzionaria del Settore Istruzione, cultura e sport, la quale, pur intimidita dal Sindaco, ha trovato il coraggio di rivolgersi alla Magistratura e di denunciarne le malefatte facendo emergere uno dei tanti casi di ordinaria corruzione che prosciugano ogni giorno le nostre finanze pubbliche e riducono al lumicino i livelli etici esistenti in Italia – vedi qui la vicenda di Caterina Uggè.

La lettura amministrativa di questa vicenda assume valore di paradigma di come una produzione legislativa stolta e incurante delle successive necessarie implementazioni concrete stia distruggendo la Pubblica amministrazione in questo Paese. Enumeriamo di seguito:

1. L’identità della funzionaria Caterina Uggè non é stata tutelata, come pure in astratto previsto dalla legge anticorruzione e dalla direttiva ANAC dello scorso 2015 sui cosiddetti “Whistleblower“( vedi qui le norme di riferimento e la direttiva in questione). Questo é uno scandalo nello scandalo, perché un sistema pubblico funzionante non deve avere bisogno di eroi per autoemendarsi: la coraggiosa collega si trova ora esposta a possibili ritorsioni che potrebbero manifestarsi nel futuro, a riflettori spenti, sulla sua vita di lavoro. La figura di colui o colei che denuncia atti o comportamenti corruttivi o lesivi del codice penale é tutelata in astratto con la garanzia dell’anonimato dall’articolo 54 del d. lgs. 165/2001 e dalla direttiva ANAC sopra richiamata. Peccato che, in concreto, le strade che si aprivano alla dr.ssa Ugge’ erano due: o rivolgersi direttamente all’ANAC, quanto a dire un’entità lontana e inconoscibile nella circostanza specifica; oppure rivolgersi ai suoi superiori. Si dimentica che la realtà amministrativa italiana è composta da una maggioranza di piccoli Comuni e che, pertanto, “rivolgersi ai vertici della propria amministrazione” comporta il frequente pericolo che siano proprio tali “vertici” gli autori dei fatti corruttivi. Esattamente come verificatosi al Comune di Lodi.

2. C’è un’assenza nello scandalo del Comune di Lodi che fa un rumore assordante: la dirigenza di quel Comune. Dove stavano i dirigenti nella procedura di predisposizione del bando di gara, per legge di loro competenza, dati i conclamati principi di separazione fra politica e gestione? Era il dirigente del settore cultura e sport (vedi qui il sito dell’Amministrazione) l’unico competente a predisporre , con la collaborazione dei suoi funzionari, il bando di gara per l’assegnazione del servizio piscine: invece, il mandato d’arresto ci riferisce che la predisposizione materiale di quel bando fu effettuata dal sindaco in persona e da un consigliere della società che ha poi vinto l’appalto (arrestato pure lui) alla presenza dell’intimidita funzionaria Caterina Uggè. Chi é il dr. Giuseppe Demuro, dirigente reggente di quel servizio, nonché dirigente dello staff del Sindaco (vedi sempre il sito)? Forse appartiene a quello stock del 30% di dirigenti a tempo determinato assunti senza concorso pubblico, di cui all’articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (così emendato con legge promulgata nell’attuale legislatura – vedi)? Con sempre maggiore chiarezza emerge ciò che era prevedibilissimo: la cattiva politica assegna alla dirigenza non di carriera il compito di tacere, di “collaborare” e di rinunziare alla natura stessa di garanzia della propria funzione. Per quanto tempo ancora la Corte costituzionale di questo Paese tollererà senza provvedere che siano vulnerati i principi contenuti nell’articolo 97 della nostra Costituzione?

3. La Magistratura penale, che dovrebbe avere un compito in qualche modo di “supplenza”, cioè di baluardo estremo del rispetto delle norme dell’Ordinamento,  – dopo l’intervento del sistema amministrativo – rimane isolata quale unica garanzia di ripristino della legalità. Qui c’è il bersaglio grosso del nostro ragionamento: l’attuale titolo V della Carta costituzionale così come “emendato” nell’anno 2001: in quel testo furono abrogati – sic et sempliciter – gli articoli 125 e 130 della Costituzione  del 1946 che prevedevano l’obbligo dei controlli amministrativi esterni sugli atti delle Regioni e dei Comuni: ne derivò lo smantellamento totale di un reale sistema di garanzia amministrativa, così come l’avevano pensato i Padri costituenti (vedi qui un approfondimento su questo tema). Nessuno si dà pena di andare a verificare i meccanismi di controllo esistenti e funzionanti nelle democrazie della Gran Bretagna o della Francia, che prevedono controlli dello Stato persona sulle autonomie locali, senza minimamente ledere la loro autonomia. Nel nostro Paese prevale, invece, un’idea di autonomismo anarchico, purtroppo supportato da un principio di rango costituzionale: quello dell’equiordinazione fra Stato, Regioni ed Enti locali, esplicitamente proclamato all’articolo 114 del titolo V emendato nel 2001(vedi). Ne risulta che le massime istituzioni del potere esecutivo della nostra Repubblica operano come entità indipendenti l’una dall’altra, con poteri e prerogative  sindacabili solo in sede di ricorso alla Corte costituzionale l’una rispetto all’altra. Un vero pasticcio! Questo principio costituisce la trasposizione del principio della separazione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario di Montesquieu al solo potere esecutivo! Mentre nel suo aspetto originale, la separazione dei poteri costituisce il baluardo fondamentale della democrazia, lo stesso principio, se inserito all’interno di un singolo potere, costituisce fonte di confusione, di lotte intestine, di inefficienza, cioè di assenza totale di governo della cosa pubblica.

Complimenti! Come credono possibile le varie compagini politiche che si susseguono al potere restituire efficienza e moralità a una pubblica amministrazione così malamente regolata?

Giuseppe Beato

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