Superiore il numero delle Donne magistrate.

DONNE magistrato

Nella relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario tenuta a gennaio 2016 dal Procuratore generale della Cassazione, Pasquale Ciccolo,  era contenuta una notizia storica passata generalmente sotto silenzio, con l’eccezione dei resoconti de “La Stampa” di Torino (vedi qui): nell’anno 2015 il numero delle donne magistrato ha sopravanzato quello degli uomini, 50,7% contro 49,3%. La stesso giornale ha subito dopo ospitato una lettera al Direttore del Ministro di Giustizia andrea Orlando che, superando i termini meramente statistici dell’evento, ha inquadrato dal punto di vista storico e sociale l’evoluzione del ruolo della donna in Magistratura dal 1963 – anno in cui le prime otto donne diventarono a magistrato – ad oggi.

 Caro Direttore – Andrea Orlando

Cassese : le leggi da non beffare.

sabino-cassese

Il Consiglio di Stato, tutore della legittimità degli atti della Pubblica amministrazione, ha sospeso 3 giorni fa il provvedimento con il quale il CSM aveva disposto il pensionamento anticipato di 84 magistrati in ossequio alla legge che ha abbassato da 75 a 70 anni il termine per la cessazione dal servizio (vedi qui la notizia completa): un cavillo amministrativo ha consentito di sospendere l’esecuzione di una legge. Riproduciamo qui sotto l’editoriale di Sabino Cassese su Il Corriere della Sera di ieri 11 dicembre 2015 che si domanda molto semplicemente: ” Come può il guardiano delle leggi sollevarsi contro la legge?“. Un ceto dirigente che opera come corporazione chiusa e si arrocca nella strenua difesa dei propri privilegi perde il titolo etico-morale a esercitare la funzione pubblica che gli è stata affidata.

 11 dic 2015 Cassese: le leggi da non beffare

Si applica la riforma dell’articolo 18 al pubblico impiego?

art-18

La questione riguarda tre milioni di lavoratori pubblici italiani: si applicano a loro le disposizioni normative di cui all’articolo 3 decreto legislativo n. 23 del 4 marzo 2015 (vedi qui) che hanno sostituito l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (Legge 300/1970 – vedi qui)? La norma in questione ha introdotto la facoltà del giudice di dichiarare estinto il rapporto di lavoro con la condanna del datore di lavoro al solo pagamento di un’indennità. Tale facoltà del giudice, peraltro, é preclusa nei casi in cui il giudice accerti che il licenziamento sia avvenuto con atto discriminatorio e/o senza giustificato motivo oggettivo e soggettivo o per giusta causa, con successivo ordine di reintegro del lavoratore licenziato.

Sulla questione dell’applicabilità all’impiego pubblico è intervenuta la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 24157/2015, che pubblichiamo qui sotto, che affermato “l’applicabilità (al pubblico impiego -n.d.r.) del nuovo testo dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori” (peraltro il testo cui si fa riferimento nella sentenza è quello della precedente “legge Fornero” del 2012, non dell’ultimo decreto legislativo di quest’anno). Tale sentenza ha riportato agli onori delle cronache una polemica mai sopita, della quale diamo conto con i pareri di Pietro Ichino (vedi qui) e di Umberto Romagnoli (vedi qui) – ambedue sostenitori dell’applicabilità del Jobs act ai lavoratori pubblici – e del Ministro Marianna Madia (vedi qui) che annuncia un chiarimento definitivo della questione in occasione dell’emanazione del testo unico del pubblico impiego.

Vale, infine, la pena di ricordare che nell’impiego pubblico l’ipotesi di licenziamento per “soprannumero ed eccedenze di personale ” è  minutamente regolata dall’articolo 33 del d. lgs. n. 165/2001 (vedi qui).

 Cassazione n. 24157/2015 pubblico impiego

Statistiche dei ricorsi pendenti e definiti al TAR e al Consiglio di Stato.

3  ricorsi  2015 nov 16 RASSEGNA STAMPA-3

267.000 i ricorsi pendenti al TAR a tutto l’anno 2014. Sono 292.273 considerando anche il carico pendente al Consiglio di Stato, come  chiarito dalla relazione inaugurale di Giorgio Giovannini – Presidente del Consiglio di Stato – dell’anno giudiziario 2015. C’è una tendenza consolidatasi negli ultimi 4 anni alla diminuzione del carico pendente sia ai TAR che al Consiglio di Stato. Dalla relazione citata, la Repubblica Affari e finanza ha tratto ieri 16 novembre un articolo di Roberto Mania sull’Italia produttiva “bloccata dai ricorsi al TAR” (vedi qui). Ottima la stampa come sempre a denunziare, scarso o inesistente qualsivoglia contributo di idee alla risoluzione di un problema che comunque esiste. Dal punto di vista dei dati presentati da La Repubblica, molto meglio andare alla fonte succitata e alle tabelle statistiche in coda alla relazione: da queste ultime si evince, fra l’altro, che 160.000 delle 267.000 pendenze ai TAR riguardano i Tribunali regionali con sede in tre sole città: Roma, Catania e Napoli. La dotazione di Magistrati e di personale in queste tre Sedi corrisponde al carico di lavoro pendente?

 Inaugurazione 2015 Consiglio di Stato

Leggi sulla Pubblica Amministrazione e loro attuazione, un caso di scuola: il sistema di misurazione e valutazione della performance.

LOGO REPUBBLICA

Pubblichiamo la recentissima Sentenza n 4641 del 13 ott 2015 della IV sezione del Consiglio di Stato che – su ricorso dell’Associazione Dirpubblica e capovolgendo il precedente giudizio di merito del T.A.R. Lazio – ha ordinato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all’Agenzia delle Entrate e al Ministero dell’economia e delle Finanze di provvedere all’adozione del “Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa” entro 180 giorni dalla notificazione della sentenza, salva la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Piove sul bagnato per le agenzie governative! Dopo la Sentenza della Corte costituzionale n 37/2015 che ha travolto un meccanismo illegittimo di preposizione dei dirigenti in vigore da lustri, ora esse vengono duramente “bacchettate” in ordine all’omessa attuazione dell’articolo 7 – vedi – del d. lgs n 150/2009 (“riforma Brunetta” do you remember?), cui si doveva dar corso entro il 31 dicembre dell’anno 2010 (successivo articolo 16, comma 3).

Di fronte all’inadempimento di alcune amministrazioni pubbliche, rilevato e condotto a soluzione solo attraverso una Sentenza di 2° grado (che fa da contrappunto negativo allo zelo di altre amministrazioni – quali l’INPS  che nello stesso periodo ha prodotto due provvedimenti in materia, dei quali il secondo “in via sperimentale” –  si vedano le due determinazioni presidenziali del 2010 -clicca qui e del 2015 – clicca qui ), la domanda da porci in conseguenza è: cosa hanno fatto tutte le altre Amministrazioni pubbliche sul punto? Hanno adempiuto? L’articolo 16 della Brunetta prescriveva l’obbligo per Regioni ed Enti locali di adeguare i propri ordinamenti all’obbligo in questione…… E i Ministeri, hanno adempiuto? Il MEF pare proprio di no….Esiste un soggetto pubblico operativo realmente funzionante che gestisca il monitoraggio di queste cose? Il Dipartimento funzione pubblica, “erede” delle funzioni che il d. lgs. 150 aveva demandato alla soppressa CIVIT fa qualcosa sul punto? Insomma, “siamo vincoli o sparpagliati?”, direbbe Peppino De Filippo.

Al di là della facile battuta, ci sembra qui necessario richiamare l’attenzione sulla scarsissima capacità delle leggi sulla PA emanate negli anni scorsi di innescare veri processi di innovazione nelle Pubbliche Amministrazioni. La previsione di adempimenti che  devono coinvolgere le circa 10.000 amministrazioni pubbliche in cui si articola il nostro ordinamento amministrativo richiedeva e richiede robuste azioni di implementazione in fase di attuazione, programmi, tempi d’attuazione e organi all’uopo deputati. Altrimenti le prescrizioni di legge sono destinate a rimanere inattuate, come le classiche “gride” del Ducato di Milano nel XVII secolo raccontate da Alessandro Manzoni. Le disposizioni sulla pubblica amministrazione “diluviano”, ma sono poco o nulla rispettate e attuate. Sarà questo il destino anche della recente Legge n 124/2015? (vedi qui)

Corte costituzionale – Sentenza n. 178 del 2015 sull’illegittimità del blocco dei contratti dei dipendenti pubblici.

corte costituzionale

E’ stato finalmente pubblicato il testo della Sentenza con la quale la Corte costituzionale ha giudicato come illegittimo il blocco dei contratti dei dipendenti pubblici.

 Sentenza n 178 del 2015 ccnl

Vedi qui anche i commenti sugli impatti sui conti della finanza pubblica della Sentenza in questione.

L’impatto sui conti di finanza pubblica delle Sentenze della Corte costituzionale.

corte costituzionale

Vedi QUI sentenza n 178 del 2015 sull’illegittimità del BLOCCO DEI CONTRATTI DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Le recenti sentenze della Corte costituzionale sull’illegittimità del blocco della perequazione automatica delle pensioni (vedi) e – più recentemente in questi giorni – sul blocco della contrattazione delle retribuzioni dei lavoratori pubblici hanno evidenziato con forza l’incidenza del giudicato della Corte sugli equilibri (fragili) della finanza pubblica italiana. La questione ha risvolti squisitamente giuridici, istituzionali, oltre che di equità finanziaria alla luce dell’impianto costituzionale. Pubblichiamo, pertanto, tre autorevoli contributi di professori costituzionalisti sul punto.

Zagrebelsky: l’equilibrio di bilancio non può essere lasciapassare all’arbitrio della politica.

Ceccanti: due seri motivi di perplessità.

Cassese: commento alla Sentenza sul blocco della contrattazione pubblica.

Federalismi.it: interventi al seminario a porte chiuse sulla sentenza n. 70/75.

Studio SNA – IRPA: lo stato dei controlli delle pubbliche amministrazioni.

SNA logo        irpa logo   Riproponiamo uno studio organico dell’anno 2013 sul sistema dei controlli nella pubblica amministrazione italiana, curato da SNA e IRPA, coordinato dalla prof.ssa Elisa D’Alterio. Lo studio propone e approfondisce il quadro normativo di riferimento. Di particolare e recente interesse le funzioni di controllo attribuite alla Corte dei Conti (Pagg. 178 e segg.)

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Carlo Deodato – profili di possibile incostituzionalità del ddl 1577/2014

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Carlo Deodato è Consigliere di Stato, già Capo dipartimento affari legislativi sotto il Governo Letta. E’ stato apprezzato un suo intervento al ForumPA 2015, nel corso del quale ha illustrato i profili di possibile incostituzionalità che recano con sé le disposizioni presenti all’articolo 9 del dl 1577 sulla dirigenza pubblica, ora in discussione alla Camera.Pubblichiamo un suo recente articolo in cui sono sviluppate tali tesi.

 Carlo Deodato – Costituzionalità e ragionevolezza di alcuni aspetti della riforma della dirigenza

 

Retribuzioni medie e rapporto dirigenti/dipendenti nelle Amministrazioni pubbliche italiane.

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Presentiamo la tabella di sintesi con il rapporto dirigenti amministrativi/dipendenti pubblici nei diversi comparti della Pubblica Amministrazione basata sulla Relazione 2013 sul costo del lavoro pubblico della Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede di controllo (vedi qui). Il rapporto complessivo è uno a 54 dipendenti, Continua a leggere

I costi della Sentenza n 70 del 2015 sul ripristino della rivalutazione monetaria

NENS LOGO

Riproduciamo l’articolo di Antonio Misiani, apparso sul sito dell’Associazione NENS – clicca qui – sul riflesso finanziario provato sui conti pubblici dalla Sentenza n 70 del 30 aprile 2015 sull’inammissibilità del blocco della rivalutazione delle pensioni –  vedi qui.

L’articolo quantifica in 16,6 miliardi l’importo da rimborsare dall’INPS ai pensionati interessati. Nel calcolo non sono computati gli interessi maturati, né – aggiungiamo noi – l’importo delle imposte da detrarre al conto effettuato sulle pensioni al lordo.

Antonio Misiani per NENS 4 maggio 2015

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Sentenza n 70/2015 della Corte costituzionale. Inammissibilità del blocco della rivalutazione delle pensioni.

corte costituzionale

Pubblichiamo il testo integrale della sentenza n 70 del 30 aprile 2015 della Corte costituzionale con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 24, comma 25, del decreto legge “Fornero” n 201/2011vedi qui – nella parte in cui prevedeva che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento».

Corte Costituzionale Sentenza n 70 del 2015 

Vedi anche il testo del decreto legge n 65 del 21 maggio 2015 coordinato con la legge di conversione n 109 del 17 luglio 2015-  CLICCA QUI-

Vedi anche un approfondimento sui costi finanziari dell’applicazione di questa sentenza – clicca qui

Vedi anche la nota breve del Servizio studi del Senato sulla configurazione giuridica dell’intera questione – clicca qui

Intervento di Marisa Rodano alla Camera dei deputati in occasione del 70imo anniversario della Liberazione.

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Onorevole Presidente della Repubblica

Onorevole Presidente della Camera dei Deputati
Onorevole Presidente del Senato della Repubblica
Onorevoli Parlamentari
Cari amici e compagni partigiani,
Ringrazio per l’invito a questa solenne celebrazione
E’ per me un grande onore parteciparvi e sono commossa ed emozionata per essere rientrata in quest’aula, nella quale ho trascorso tanti anni della mia vita parlamentare.
Mi si consenta di dedicare brevi parole al ruolo delle donne nella Resistenza.
– Fu lo sciopero delle lavoratrici torinesi nel marzo del 1943 a suonare la campana a morto per il regime fascista.
– L’8 settembre, nella battaglia in difesa di Roma, centinaia di donne spontaneamente scesero in strada ad aiutare i combattenti e furono ben ventotto le cadute in quella battaglia!; le donne romane aprirono la porta delle loro case ai fuggiaschi: li rivestirono, nutrirono, li nascosero, accolsero come figli i prigionieri alleati, Russi, Americani, Inglesi, Iugoslavi.
– Furono le donne, a Napoli, dal 26 settembre al 1 ottobre del 1943 a dare un contributo determinante all’insurrezione che costrinse l’esercito nazista a lasciare la città.
– E’ a una donna, la dottoressa Marcella Monaco, che due futuri Presidenti della nostra Repubblica, Sandro Pertini e Giuseppe Saragat debbono la vita e la liberazione dal carcere di Regina Coeli , con falsi ordini di scarcerazione.
– Fu una donna, Giulietta (Lina) Fibbi, che con un viaggio avventuroso recapitò l’ordine dell’insurrezione del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia al CLN dell’Emilia
Per unanime riconoscimento sia del CLN che degli stessi comandi nazisti, senza la partecipazione di massa delle donne, compresa quella alla lotta armata, (si pensi ai reparti delle Volontarie della libertà e alle staffette) la lotta di Liberazione non sarebbe stata vittoriosa.
Le cifre sicuramente sono approssimative – si è detto che le donne combattenti fossero 35.000, 70.000 le partecipanti ai Gruppi di Difesa della Donna, 2900 le donne giustiziate o uccise in combattimento –
Vorrei in primo luogo, ricordare le eroine, cadute in combattimento o uccise tra atroci sofferenze dai nazisti o morte, dopo la deportazione, nei campi di sterminio e le decorate di medaglia d’oro alla memoria, da Gabriella degli Esposti a Ines Versari, da Anna Maria Enriquez a Norma Pratelli Parenti, da Irma Bandiera a Maria Assunta Lorenzoni, solo per citarne alcune.
Ma come erano giunte le donne italiane a schierarsi dalla parte giusta?
E’ nella Resistenza che le donne italiane, quelle di cui Mussolini aveva detto “nello stato fascista la donna non deve contare”; alle quali tutti i governi avevano rifiutato il diritto di votare, la possibilità di partecipare alle decisioni da cui dipendeva il loro destino e quello dei loro cari, entrano impetuosamente nella storia e la prendono nelle loro mani.
Nel momento in cui tutto è perduto e distrutto – indipendenza libertà pace – e la vita, la stessa sussistenza fisica sono in pericolo, ecco le donne uscire dalle loro case, spezzare vincoli secolari, e prendere il loro posto nella battaglia, perché combattere era necessario, era l’unica cosa giusta che si poteva fare.
Nel moto resistenziale si saldarono la tradizione socialista delle lotte nelle fabbriche e nelle risaie; le idealità politiche dell’antifascismo; e l’opposizione segreta, ma profonda che tante donne avevano coltivato in modo più o meno tacito contro il fascismo, il regime delle cartoline-precetto, che strappava loro i figli e che aveva fatto della violenza e della guerra un cardine della propria politica e ideologia.
Dalle masse femminili veniva al moto resistenziale un patrimonio di valori e ideali tramandati nella famiglia e confluì nella Resistenza, in un comune impegno con le forze laiche e socialiste, la tradizione del mondo cattolico.
Un innesto di valori e tradizioni diverse, di esperienze tra loro lontane che, nella Resistenza si venne strutturando come movimento unitario, nazionale: i Gruppi di difesa della donna e per l’assistenza ai combattenti della libertà. (GDD)
Gli scopi dei GDD, definiti nel programma appello costitutivo, approvato nel ’44 a Milano: erano finalizzati alla lotta contro il nemico invasore, cioè a un obiettivo generale e comune a uomini e donne, ma l’appello conteneva in nuce alcune delle future rivendicazioni delle donne, in particolare delle lavoratrici, quali la proibizione del lavoro notturno, del lavoro a catena e del lavoro nocivo alle donne, un salario femminile (per lavoro eguale) uguale a quello dell’uomo e un’adeguata assistenza alle madri, E comunque, allora battersi per tali obiettivi diveniva allora un atto di guerra.
La Resistenza ha contribuito a far sorgere una comune coscienza nazionale tra donne di differenti ceti sociali, di diverso livello culturale e orientamento ideale, e, al tempo stesso, a far loro acquisire una nuova consapevolezza del proprio ruolo sociale e l’aspirazione a conseguire pienezza di diritti e di cittadinanza.
Non a caso i GDD affermavano che logica conseguenza della partecipazione delle donne alla Resistenza dovesse essere il diritto di voto.
La partecipazione delle donne alla Resistenza è stata dunque il fondamento per la conquista dei loro diritti civili, sociali e politici.
E’ conferma che il cammino delle donne italiane verso la conquista di piena cittadinanza, che vede oggi tante donne ricoprire cariche di responsabilità nel governo, nel parlamento, nelle Regioni e negli enti locali, e svolgere ruoli importanti nella vita culturale, economica e produttiva, ha le radici nella loro partecipazione alla Resistenza.

Marisa Rodano – 16 aprile 2015

Giurisdizione della Corte dei Conti sulle Società partecipate.

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La giurisprudenza della Corte dei Conti ci evidenzia i contenuti del dibattito in corso su un tema decisivo di civiltà giuridica e di legalità generale: la responsabilità degli amministratori delle Società partecipate per i danni procurati al finanziatore pubblico nella propria attività. La Corte, con buona pace dei suoi detrattori, è un presidio sicuro di garanzia per la tenuta delle finanze pubbliche, anche nel contesto del patto di stabilità dell’Unione europea: l’intervento giurisdizionale pubblico è indispensabile per contrastare il pericolo che si producano sacche sempre più vaste di deroga alle norme di garanzia di buona amministrazione del danaro pubblico.

Sul tema è in pieno svolgimento un’approfondita interlocuzione con la Corte di Cassazione, nella sua qualità di giudice della giurisdizione, la quale invece ha più volte affermato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti “in ordine all’azione di risarcimento danni subiti da una società a partecipazione pubblica…non essendo in tal caso configurabile, avuto riguardo a l’autonoma personalità giuridica della società, né un rapporto di servizio tra l’agente e l’ente pubblico titolare della partecipazione, quand’anche totalitaria, né un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro Ente pubblico” (si veda per tutte La Sentenza Cass n 7374 del 2013 civile a Sezioni unite difetto giurisdizione Corte dei Conti). In risposta a tale linea interpretativa, La prima sez giurisdizionale centrale della Corte dei Conti – con la sua Sentenza n. 178 del feb 2015  (vedi qui) – sviluppa condivisibili argomentazioni a contrario, tutte incentrate sulla titolarità sostanziale delle risorse finanziarie detenute dalle società partecipate, sugli obblighi nazionali scaturenti dall’articolo 126 del TFUE di Lisbona e, infine, richiamando le stesse linee interpretative adottate dalla Cassazione in ordine agli enti pubblici economici (Sez unite n 19663 del 2003 -vedi), alle società in house (Civile sez. unite n 26283 del 2013 – vedi), all’ANAS (Civile sez unite n 71 del 2014 – vedi): in tutte queste pronunce la Corte di Cassazione ha deciso per la giurisdizione in capo alla Corte dei Conti. Difficile sostenere che per le Società a prevalente partecipazione pubblica possa valere una regola diversa.

Agenzia delle Entrate e Corte costituzionale – Sentenza n 37 del 2015

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La Corte costituzionale con la Sentenza n 37 del 25 febbraio 2015 vedi qui il testo –  ha messo una pietra tombale sul tentativo dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane di mantenere  la prassi in atto da anni di forzare un principio costituzionale (articolo 97)  reclutando in funzioni dirigenziali senza concorso pubblico: è stato , infatti, dichiarato incostituzionale l’articolo 8, comma 24, del decreto legge n 16/2012, convertito in Legge n 44/2012 – vedi qui il testo – che, in buona sostanza, rinviava a termini indefiniti  l’applicazione del principio dell’assunzione dei dirigenti delle Agenzie solo tramite concorso pubblico, con la sola deroga consentita dell’articolo 19 comma 6 del d. lgs 165/2001.

La sentenza della Corte costituzionale consegue all’Ordinanza di rimessione sulla costituzionalità della norma in questione effettuata dal Consiglio di Stato – vedi qui Sent. n. 5451 del 2013 –  a seguito dell’impugnativa alla sentenza del T.A.R. Lazio n. 6884/2011 (vedi qui testo) che aveva dichiarato illegittimo l’articolo 24 del Regolamento generale dell’Agenzia delle Entrate che consentiva “provvisoriamente“… “la stipula di contratti individuali di lavoro a termine” (vedi qui testo), senza indicare alcun termine. In buona sostanza l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane eludevano da più di 10 anni il principio costituzionale del concorso pubblico e procrastinavano ad libitum l’indizione e/o la conclusione dei concorsi a dirigente già espletati mantenendo senza limiti di tempo in posti dirigenziali  funzionari che mai avevano sostenuto un concorso pubblico per accedere alla funzione dirigenziale.

La sentenza della Corte costituzionale, ci pare, va ben al di là del pur gravissimo caso esaminato (n. 767 incarichi di dirigente su 1.143 totali  conferiti illegittimamente) e dichiara implicitamente che il regime della dirigenza pubblica fissato dalla Carta costituzionale ha forme e finalità diverse dalla dirigenza delle imprese private, perché qui prevale l’esigenza della garanzia dell’imparzialità e degli interessi generali della collettività sul criterio del “rapporto fiduciario” col vertice politico. Chi dimentica questi principi può facilmente imbattersi in scandali tipo EXPO 2015, M.O.S.E., Odevaine, “Incalza” (che non era un dirigente di carriera, si noti), in ognuno dei quali erano all’opera dirigenti non di carriera reclutati dalla politica senza concorso.

Aspettiamo anche che la Corte costituzionale sia chiamata a pronunciarsi sull’articolo 11, comma 1 del D.L. n 90/2014 convertito in Legge n 114/2014, che consente ai di reclutare il 30% della dirigenza delle Amministrazioni regionali e comunali con contratti di lavoro a tempo determinato (vedi qui: Roma Mafia: tre questioni di natura amministrativa).

TAR Lazio marzo 2015 – Annullamento assunzioni dirigenti esterni.

Pubblichiamo la sentenza n 3690 del 3 marzo 2015 emanata del T.A.R. Lazio che ha annullato gli atti di assunzione di 28 dirigenti a tempo determinato nel 2013 dalla Regione Lazio – Giunta Zingaretti. Si vedano anche i commenti della stampa (Corriere della Sera 4 marzo 2015 – TAR contro Zingaretti).

 SENTENZA-TAR n 3690 del 2015 DIRIGENTI

 

Tetti al reclutamento di dirigenti a tempo determinato: come eludere una Sentenza della Corte costituzionale.

corte costituzionale

Riportiamo la Sentenza n 9 del 10 gennaio 2010 (clicca qui) con la quale la Corte costituzionale dichiarò l’illegittimità di una legge promulgata dalla Regione Piemonte che portava al 30% la quota dei dirigenti reclutabili a tempo determinato, in deroga ai noti principi del comma 6 dell’articolo 19 d. lgs 165/2001 (10 % prima fascia e 8% seconda fascia). Nelle motivazioni della Sentenza la Corte affermava chiaramente che la deroga al principio del pubblico concorso, stabilita dall’articolo 97 della Carta costituzionale, deve essere “delimitata in modo rigoroso” ed è legittimata solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico”. Sembrava così sventato il tentativo di forzare il principio costituzionale posto a presidio dell’imparzialità della dirigenza pubblica…e invece……

….invece la “corrente di pensiero” (vedi punto 33 del programma della “Leopolda” del 2011 – clicca qui)  che, considerando evidentemente il principio costituzionale di imparzialità un limite inaccettabile,  si è ora insediata al Governo della Repubblica ha inserito il limite del 30% –dichiarato con chiarezza “illegittimo” dalla Corte costituzionale – in una Legge dello Stato alla fine approvata con il ricorso alla fiducia. L’articolo 11, comma 1, del DL 90/2014, convertito in legge 114/2014 così testualmente recita: “Lo statuto (delle Regioni e degli Enti locali) puo’ prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica“.

La norma contenuta in questa disposizione di legge è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima 5 anni fa. Aspettiamo che qualcuno sottoponga nuovamente la questione alla Corte costituzionale.

Guido Calabresi: il funzionamento della Giustizia U.S.A.

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Guido Calabresi è un giurista italiano figlio di oppositori al fascismo fuggiti negli Stati Uniti nel 1939, poi naturalizzato statunitense, fondatore dell’analisi economica del diritto. Nel 2012 egli ha tenuto a Macerata tre lezioni riguardanti l’organizzazione delle corti di giustizia federale negli Stati Uniti, la forma e il ruolo delle sentenze giudiziarie all’interno di un sistema federale e il rapporto che intrattiene con la pena di morte un giudice ad essa decisamente contrario. Continua a leggere

Roma Mafia – Tre questioni di natura amministrativa.

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Dallo scandalo Roma mafia, a proposito del quale l’evento futuro da temere su tutti è che venga progressivamente dimenticato e derubricato, emergono tre temi specifici riguardanti il funzionamento della pubblica amministrazione. Tali temi sono: 1) il controllo sugli atti degli Enti locali; 2) la confusione, elusione delle norme che regolano il lavoro pubblico (concorsi, assunzioni, rapporti di lavoro, controlli, bilanci, procedure d’appalto, spese in genere)  attraverso l‘esternalizazione di compiti istituzionali a società partecipate operanti in regime di diritto privato; 3) lo status giuridico dei dirigenti coinvolti nello scandalo. Continua a leggere

Corte dei Conti – Audizione al Senato sul ddl di riforma della Pa

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Pubblichiamo il testo della relazione presentata dalla Corte dei Conti alla Commissione Affari costituzionali del Senato con le osservazioni relative al testo del ddl AS 1577 di riforma della Pubblica Amministrazione presentato dal Governo Renzi. Di grande interesse le riflessioni condotte in ordine alle società partecipate, alla riorganizzazione dell’Amministrazione statale, della disciplina del lavoro e , soprattutto, della dirigenza pubblica. Alle pag 10 e seguenti sono presenti chiare riserve sul “nuovo regime” immaginato nel disegno di legge, in relazione soprattutto ai sistemi di valutazione, alla selezione e al ricambio della classe dirigenziale pubblica. Fra l’altro la Corte testualmente afferma (pag 10) che “L’abolizione della distinzione in fasce, l’ampliamento della platea degli interessati, la breve durata degli incarichi attribuiti, il rischio che il mancato conferimento di una funzione possa provocare la decadenza dal rapporto di lavoro, costituiscono un insieme di elementi che potrebbero sacrificare l’autonomia dei dirigenti”.

Il concetto di autonomia della dirigenza, più volte richiamato in questo sito (vedi) rimane purtroppo relegato a livello di dibattito fra iniziati, condizionato tuttavia dall’attacco ai “privilegi” della dirigenza pubblica condotto dagli organi d’informazione. Solo l’introduzione di una vera prassi della valutazione seria della dirigenza potrà spostare l’attenzione dei più dall’idea del “privilegio” a quella di risorsa fondamentale di interesse pubblico e collettivo rappresentata dall’autonomia dei dirigenti pubblici (vedi qui sui rapporti fra produttività delle pubbliche amministrazioni e il giudizio dei cittadini).

 Corte dei Conti Sezioni riunite in sede di controllo – Audizione su riforma della pubblica amministrazione – 9 ottobre 2014