Le fonti del diritto dell’Unione europea.

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 Ci sembra utile riepilogare con un sintetico “vademecum” la geografia delle fonti del diritto della UE, note ai giuristi e agli addetti ai lavori, ma ostiche – per via della loro complicata stratificazione nel tempo – per i più.

L’impianto globale dell’Unione europea si regge su due trattati internazionali – il TUE (trattato dell’Unione europea) e il TFUE (trattato sul funzionamento dell’Unione europea), che sono stati firmati a Lisbona il 13 dicembre 2007 ( da cui la locuzione “Trattato di Lisbona“) ed entrati in vigore il 1° dicembre 2009 – Vedi qui il testo dei due trattati. In Italia i due trattati furono ratificati con la legge 2 agosto 2008, n. 130, su G.U. n. 185 dell’8-8-2008 – Suppl. Ordinario n. 188. I Trattati in questione sostituiscono e consolidano i contenuti del “Trattato sull’Unione europea” firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 (vedi qui), nonché le relative modifiche scaturite dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 (vedi qui il testo).

Il TUE (Trattato sull’Unione europea) espone i principi cardine su cui si fonda la UE e delinea il quadro e i poteri delle “Istituzioni dell’Unione” (gli articoli 13 e seg. prevedono il Parlamento europeo, Il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione europea, la Corte di Giustizia, la Banca centrale europea (BCE), la Corte dei Conti) e stabilisce la personalità giuridica dell’Unione (articolo 47).  Il TUE sostituisce e consolida i principi cardine sull’Unione contenuti nell’omonimo “Trattato sull’Unione europea” firmato a Maastricht.

Il TFUE (trattato sul funzionamento dell’Unione europea), composto di 358 articoli, sostituisce e consolida i contenuti degli articoli G, H e I del Trattato di Mastricht del ’92, i quali ultimi, a loro volta, sostituivano e inglobavano i contenuti del “TCE- Trattato che istituisce la Comunità economica europea” (“Cee“) – firmato a Roma nel 1957 (articolo G), del “Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio” (“Ceca“) – firmato a Parigi nel 1951 (articolo H) e del “Trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica” (“Euratom“) – firmato a Roma nel 1957 (articolo I). Il TFUE è la fonte dispositiva da cui si originano le regole di funzionamento dell’Unione, fra le quali ricordiamo il “famigerato” articolo 126 (vedi qui) e del relativo Protocollo n 12 (vedi qui), anch’essi ripresi dal trattato di Maastricht, in cui è prevista la procedura per “i disavanzi eccessivi” nei conti pubblici dei Paesi membri.

 Precedente protocollo dei disavanzi effettivi dal-trattato-di-Maastricht

Per approfondire: Wikipedia – storia del trattato di Maastricht    —-  Sito dell’Unione europea – Trattati dell’UE ——- Wikipedia – Trattati sull’Unione europea SCHEMA STORICO

Forma giuridica diversa ha, invece, il Patto di stabilità e crescita (PSC) – Vedi approfondimento – che prese le mosse da una risoluzione politica del Consiglio europeo, adottata ad Amsterdam il 17 giugno 1997 in vista dell’introduzione della moneta unica (Vedi qui). IL PSC era ed è finalizzato all’instaurazione di procedure stringenti per il rispetto dei cosiddetti “parametri di Maastricht” (protocollo di cui sopra) e si concretizzò con il  Regolamento n. 1466 del 7 luglio 1997 (vedi) che, come noto, è una fonte giuridica diversa dal Trattato ma che, a termini dell’articolo 288 del TFUE, “è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri“.

Il Regolamento n. 1466/97 è stato più volte rivisitato. Attualmente risulta integrato e sostituito da un pacchetto di Regolamenti UE e dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nelle UE dell’anno 2012, complessivamente conosciuti come “Fiscal Compact” – Vedi qui le fonti di diritto vigenti.

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