Una critica (di Cassese) e una riflessione a proposito delle recenti nomine ai vertici di Aziende di Stato

Proponiamo il link a un fondo di Cassese sul Corriere della Sera dello scorso 24 luglio relativo alle nomine ai vertici di aziende di Stato operate dal Governo in questi giorni. I rilievi fortemente critici – presenti nell’articolo – della prassi di nominare soggetti di propria fiducia possono, tuttavia, essere “riequilibrati” dall’osservazione di ciò che avviene nel governo federale degli Stati Uniti al cambio del vertice dell’Esecutivo (Presidente degli U.S.A.): in proposito l’Ordinamento di colà contempera un doppio principio: quello di fiduciarietà nella scelta dei vertici dei Dipartimenti, delle Agenzie e delle Autorità indipendenti e quello di garanzia e stabilità, quanto alla procedura di insediamento e alla durata in carica di tali vertici. Precisamente:

  1. La facoltà del vertice dell’esecutivo (il Presidente degli Stati Uniti) di nominare i vertici di Dipartimenti e Agenzie, nonché dei componenti dei board delle Autorità indipendenti (si pensi alla famosa Security Exchange Commission (SEC) o alla Federal Reserve o il  Merit System Protection Board (MSPB) é riconosciuta dall’Ordinamento U.S.A., in quanto facoltà del vertice esecutivo di attorniarsi di persone di fiducia. Tale facoltà, tuttavia, NON si estende alla dirigenza di carriera di qualunque istituzione federale, per la quale invece si rispetta il principio della stabilità del posto e della funzione (con salvezza di un severissimo processo di valutazione annualevedi qui ). Tuttavia, la facoltà di nomina  dei vertici è condizionata da un preventivo “via libera” del Senato degli Stati Uniti, il famoso “advice and consent” (vedi qui l’articolo II, sezione 2, secondo capoverso della Costituzione U.S.A.) senza il quale la nomina del Presidente non ha effetto (esistono in proposito svariati precedenti);
  2. una volta insediati, i componenti delle autorità indipendenti NON possono essere destituiti dal Presidente PRIMA della scadenza naturale del mandato, se non per motivi che lo U.S. code normalmente qualifica come “inefficiency, neglect of duty, or malfeasance in office” (scarso rendimento, negligenza, abuso d’ufficio). Inoltre, c’è un limite numerico per i rappresentanti dello stesso partito del Presidente nella composizione del board;
  3. a pendant dei meccanismi di garanzia sopra ricordati si iscrive la durata degli incarichi, la quale ultima, soprattutto per le autorità più importanti, supera  la durata del mandato politico del Presidente. I componenti del SEC sono nominati per 5 anni (vedi title 15 U.S. Code § 78d), i componenti del board della Federal Reserve sono eletti per 14 anni (vedi title 12 U.S. code § 241), i componenti del MSPB per 7 anni (vedi title 5 U.S. Code § 1201 e 1202).

Ne risulta, pertanto, un sistema in cui il reciproco bilanciamento dei poteri consente scelte libere al vertice dell’esecutivo, ma, nel contempo garantisce durata certa alle Autorità indipendenti e tempo indeterminato agli incarichi dirigenziali pubblici (vedi qui meglio). Quanto a dire che, contrariamente a quanto predicato dai liberisti da strapazzo di casa nostra, il principio della stabilità dell’Amministrazione pubblica viene tutelato e rispettato nel Paese che da sempre venera l’intrapresa personale e l’imprenditoria privata.

Chi legge e studia il funzionamento degli Ordinamenti amministrativi degli altri Stati occidentali, ne apprezza l’interna coerenza e una visione generale di sistema (quale che ne sia poi il giudizio di merito complessivo) e prova pena per gli aborti presenti nella nostra presuntuosa e vana legislazione e delle conseguenti ricorrenti baruffe fra guelfi e ghibellini che inevitabilmente la  confusa e contraddittoria legislazione italiana non può che generare.

Giuseppe Beato

Sabino Cassese su corriere della Sera del 24 luglio 2018: un’antica fame di nomine

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