Emendamenti agli articoli 9 e13 – Regime della dirigenza pubblica – AC 3098

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VEDI ORA IL TESTO DEFINITIVAMENTE APPROVATO IN ASSEMBLEA IL 17 LUGLIO 2015 – clicca qui

Presentiamo il testo definitivo – approvato in Commissione affari costituzionali della Camera dei Deputati il giorno 9 luglio 2015 – degli articoli 9 (regime della dirigenza pubblica), 9-bis (disposizioni in materia di Avvocatura dello Stato), 13 (riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e 13 bis (delega per la definizione di un nuovo regolamento di procedura dei giudizi innanzi alla Corte dei Conti) del disegno di legge Madia – Atto Camera n 3098 – vedi qui – ricostruito con gli emendamenti approvati –  Confronta qui con il riepilogo dei lavori in Commissione.  Il testo è ora pronto per l’esame dell’Assemblea.

  artt 9 e 13 AC 3098 definitivo 1a Commisssione

Vedi anche la ricostruzione degli altri articoli del testo del ddl, con gli emendamenti approvati a tutto il 9 luglio 2015, a cura del sito http://www.serviziparlamentari.com –

AC 3098 Testo definitivo approvato dalla Commissione affari costituzionali 9 luglio 2015

Si noti che, nell’ultima seduta del 9 luglio della Commissione, è stato ritirato lo strampalato emendamento approvato all’articolo 13, comma 1, lettera b) bis , riguardante i diversi punteggi assegnati ai candidati all’assunzione nelle PP.AA. a seconda dell’Ateneo in cui essi si siano laureati. La diversificazione di valori fra un Ateneo e l’altro è principio giusto in sé, ma non si introduce nell’Ordinamento con un emendamento buttato lì all’ultimo momento! Operazioni giuste in sé, ma attuate con superficialità, aprono voragini inaspettate…in questo caso, per esempio, la Bocconi di Milano rideva a crepapelle, pronta com’é a introdurre nei gangli della pubblica amministrazione locale i propri laureati, forgiati sul modello del “dirigente privato” a tempo determinato, con tanti saluti ai principi costituzionali. Non potremo mai seguire gli “insegnamenti” di tale Università fino a quando i suoi Accademici non recuperino il filo di un principio di fondo presente, non solo agli artt. 97 e 98 della nostra Carta costituzionale, ma anche nelle altre Amministrazioni UE.