Massimo Asaro – La motivazione dei provvedimenti amministrativi.

Commento alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, sent. 17/09/2021, n. 6320.
I giudici di Palazzo Spada ribadiscono la necessità per la P.A di motivare i provvedimenti amministrativi, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Secondo i giudici amministrativi infatti non è ragionevole far ricadere sugli “amministrati” l’onere di ricercare gli elementi giustificativi e motivazionali di un provvedimento, tanto più nelle ipotesi in cui nell’atto non siano indicati con precisione gli atti endoprocedimentali dell’iter amministrativo.

Persino la Corte costituzionale ha affermato che “Il dovere di motivare i provvedimenti amministrativi rappresenta espressione dei principi di pubblicità e trasparenza che, ai sensi dell’art. 1, l. 241/90, sovraintendono all’intera attività amministrativa, in quanto diretti ad attuare sia i canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.), sia la tutela di altri interessi costituzionalmente protetti, come il diritto di difesa nei confronti della stessa amministrazione” (sent 5 novembre 2010, n. 310).
Il vizio di violazione di legge per difetto di motivazione di un provvedimento amministrativo è rinvenibile nel momento in cui non sia possibile ricostruire il percorso logico-giuridico che è stato seguito dall’autorità emanante e siano incomprensibili le ragioni sottese alla determinazione assunta.
Nell’azione amministrativa, il “tradizionale” decalogo dei vizi di legittimità degli atti amministrativi per “violazione di legge”, “incompetenza” ed “eccesso di potere” (art. 29 c.p.a.) deve poi ritenersi arricchito e ulteriormente articolato alla luce dei principi di derivazione euro unitaria (peraltro già compresi nei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost.) di ragionevolezza dell’azione amministrativa e, quindi,
– di adeguatezza dei mezzi giuridici utilizzati e dei oro contenuti rispetto alle finalità perseguite,
– di proporzionalità rispetto alla ponderazione fra i diversi interessi pubblici e privati coinvolti e
– di sussidiarietà dell’intervento pubblico rispetto al generalissimo principio di libertà (Cons. St., Sez. III, sent. 09/03/2021 n. 1956).
Massimo Asaro, avvocato pubblico, specialista in Scienza delle autonomie costituzionali.
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