La rimozione della dr.ssa Sabbadini dell’ISTAT e lo spoils system all’italiana.

SAbbadini copia

Lasciamo al suo eccellente curriculum, alle perplessità manifestate alla stampa dalla Vice Presidente del Senato Valeria Fedeli (vedi)  e agli articoli di giornali di più grande diffusione le valutazioni unanimi – alle quali ci associamo – sul valore professionale della dr.ssa Linda Laura Sabbadini, già Capo Dipartimento all’Istat, rimossa dal suo incarico in virtù di un deliberato del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto (vedi fra i tanti Corriere della Sera, Secolo XIX e Huffington post).

Ciò che a noi interessa in questa vicenda, nell’ottica di una pubblica amministrazione libera dagli arbìtrii e dai particolarismi,  é il fatto che il funzionamento dei meccanismi di preposizione e di rimozione dei dirigenti pubblici in  questo Paese consenta azioni di questo tipo, senza che nessuna autorità o meccanismo di verifica e controllo istituzionale pubblico possano rimediare alle decisioni assunte dal vertice politico-amministrativo di un Ente. Nel caso specifico, la decisione è stata assunta dal Consiglio d’Amministrazione dell’ISTAT, che ha natura giuridica di ente pubblico di ricerca, sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (vedi legge istitutiva n. 322 del 1989) . La rimozione in questione é avvenuta in conseguenza di un atto di riorganizzazione della tecnostruttura di quell’Istituto. Tuttavia, chi conosce dall’interno il funzionamento attuale delle amministrazioni pubbliche sa benissimo che la potestà di procedere alla riorganizzazione di un ente pubblico – affidata dal d. lgs. n. 165/2001 ai responsabili di vertice delle varie amministrazioni pubbliche centrali e territoriali –  è diventata da tempo la comoda scorciatoia per procedere a riorganizzazioni vere o fittizie delle tecnostrutture, realizzate allo scopo principale di collocare i dirigenti “fedeli” nelle posizioni più importanti e per regolare i conti con i dirigenti che si vogliono penalizzare o “scaricare”.

Pertanto, oggi, gli organi di vertice politico-amministrativo di una qualunque amministrazione pubblica operano in un contesto normativo che li rende arbitri unici e assoluti della preposizione e della permanenza di un dirigente in una posizione di responsabilità amministrativa (vedi in questo senso la nostra puntuale ricostruzione della normativa sul punto degli ultimi 10 anni – vedi). Aggiungiamo, inoltre, che, al momento in cui si darà attuazione a quanto previsto dalla legge delega n. 124/2015 – cosiddetta “riforma Renzi-Madia delle pubbliche amministrazioni” – l’articolo 11 di tale legge (vedi) consentirà che, in un caso come quello della dr.ssa Sabbadini, ci possa essere la concreta possibilità che una professionalità di tal genere non trovi posto né nell’amministrazione di provenienza né – magari in virtù della specificità del suo skill professionale – in altre amministrazioni pubbliche, tanto da essere, per specifica previsione dell’articolo 11 di detta legge, collocata in disponibilità senza alcun incarico.

Simili mostri giuridici sono sconosciuti nelle altre realtà amministrative occidentali e non trovano posto nemmeno nell’Amministrazione federale USA, portata sempre ad esempio di scuola dalle correnti di pensiero “privatiste” dell’intellighenzia italiana: negli Stati Uniti, per dettato costituzionale  (vedi art. II della Costituzione del 1787), la nomina dei dirigenti pubblici di vertice dei Dipartimenti governativi federali é prerogativa del Presidente, ma é assicurato un meccanismo pubblico di trasparenza dell’atto presidenziale, costituito dal preventivo “advice and consent” (parere e consenso) da parte del Senato. Per il resto dei dirigenti dell’Amministrazione federale, vige dal 1883 (anno in cui fu emanato il Pendleton act” – vedi contro lo spoils system selvaggio) il merit system – basato su procedure concorsuali pubbliche – che non fu mai più rimosso dalla legislazione statunitense. Uguale attenzione legislativa viene lì’ posta al meccanismo della rimozione dei dirigenti – che deve essere motivata – e alle modalità di preposizione dei vertici delle Agenzie e Autorità indipendenti di promanazione del Congresso. Cosa ha a che fare con tali meccanismi di reciproca interazione e controllo pubblico  lo spoils system all’italiana propagandato dai “neo-riformatori” di casa nostra? Assolutamente nulla, se non l’utilizzo di uno slogan attrattivo di cui maliziosamente non si svela il vero contenuto. In nessuna Amministrazione pubblica occidentale si può disporre di una posizione dirigenziale pubblica alla stessa stregua della gestione del posto di allenatore di una squadra di calcio. Nè  negli Stati Uniti accadrà mai che il Vice Presidente del Senato sia costretto ad esprimere le sue perplessità sulla rimozione di un dirigente pubblico di vertice con dichiarazioni alla stampa, perché in quel sistema l’Organo parlamentare ha titolo e poteri per chiedere ufficialmente conto e ragione degli atti di preposizione e di rimozione di un dirigente federale di vertice.

Altra questione, parimenti sostanziale, che viene all’evidenza nella vicenda ISTAT-Sabbadini é  la precaria forma istituzionale dell’Istituto di Statistica italiano,  oggi per legge promanazione pressoché diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri. L’estrema delicatezza e la vitale neutralità delle funzioni svolte dall’ISTAT imporrebbero di dare all’Istituto la natura giuridica di Organismo indipendente,  alla stregua di altre Autorità consimili esistenti nel nostro Ordinamento. Ciò per la ragione elementare  che un Governo, qualunque Governo, é in conflitto d’interesse – oggettivo e  rilevante – con il soggetto  cui è affidata la funzione pubblica neutrale di elaborare dati economici, sociali e pubblici . L’attuale forma giuridica –  ente strumentale del Governo – dell’ISTAT non salvaguarda la neutralità e l’indipendenza di chi opera al suo interno. In via di pura ipotesi, un Presidente del Consiglio che sia interessato a che l’opinione pubblica sia informata “in modo positivo” sull’andamento dei conti nazionali e dell’occupazione potrebbe, sempre in via di astratta ipotesi, esercitare dei condizionamenti sui vertici dell’ente da lui vigilato affinché siano rimossi dalla loro posizione di responsabilità dirigenti ritenuti “non affidabili” da un certo punto di vista.

Giuseppe Beato

 

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