I piccoli Comuni italiani e la certezza del diritto

L’ironia che si sprigiona dal racconto dei fatti che di seguito si illustrano non deve considerarsi rivolta ai singoli lavoratori del pubblico impiego, che ogni giorno si prodigano per dare un minimo di razionalità a un sistema istituzionale non funzionante. Inoltre,  l’ironia e lo scherzo paiono essere gli unici strumenti seri per descrivere il totale scollamento che oggi esiste fra Uffici centrali dello Stato, Comuni e Magistrature varie. Chi vuole “divertirsi” non avrà che da cliccare sui documenti ufficiali che di seguito proponiamo: toccherà con mano il fatto che negli uffici pubblici più a diretto contatto con la collettività dei cittadini e delle imprese la certezza del diritto, l’autonomia discrezionale e, quindi, la possibilità di esprimere la “parola pubblica” sono per ora impossibili.

Iniziamo il sintetico excursus partendo da una  richiesta di parere “triangolata” fra il Comune di Lucca e il  Comune di Settala, in provincia di Milano. NON IMPORTA conoscere il merito preciso della questione, perché ne capitano a decine ogni giorno;  è solo per esigenze di comprensione che si specifica che il quesito posto dai due comuni verteva sull’individuazione dei soggetti titolati a ricevere un compenso per la partecipazione a  commissioni di concorso pubblico di assunzione.

Bene, il lettore ci segua: con l’allegato n. 1 (il 4 giugno 2021- clicca qui) viene trasmesso dal Dipartimento della Funzione Pubblica di Roma al Comune di Lucca un parere di risposta alla richiesta di istruzioni che, sostanzialmente, si traduce nel quesito “lo posso fare?“, meglio ancora “Posso spendere denaro pubblico per questa determinata cosa?”. Roma risponde “Sì lo puoi fare”.  Ma il Comune di Settala, conoscendo i suoi polli, vuole stare tranquillo, per cui rivolge identica richiesta di parere alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Lombardia (allegato n. 2 –   24 settembre 2021 – clicca qui). A  questo punto uno si aspetterebbe un minimo di coordinamento fra interpretazione della legge di un ministero e interpretazione della magistratura contabile: neanche per sogno! Milano risponde “No, non lo puoi fare” (allegato n. 3 – 3 novembre 2021 – clicca qui). Pare scontato specificare che le risposte sono supportate dalla citazione a mitraglia di svariate leggi della Repubblica, nell’intenzione di “blindare” irrefutabilmente le proprie pronunce finali.

A questo punto il povero Sindaco o il povero funzionario del piccolo Comune cosa mai possono fare per uscir fuori da questa strettoia? Tentano una mossa disperata! Interpellano l’ARAN che è stata “tirata in ballo” dal parere della Corte dei Conti: non si può mai sapere, magari ne esce fuori qualcosa di utile… Illusi! I volponi dell’ARAN fanno la classica mossa del cavallo! (allegato n. 4 –  8 febbraio 2022 – clicca qui): “si osserva che esula dalla competenza della scrivente Agenzia la lettura interpretativa di disposizioni di legge“. Non fa una piega, anzi, tutte le autorità qui menzionate chiariscono ai Comuni i limiti oltre i quali esse NON possono spingersi! Qui l’ironia deve interrompersi, perché esistono limiti e vincoli in uno Stato di diritto.

Va bene, ma il povero Comune, allora, che cosa deve fare?  Chi sta scrivendo queste annotazioni consigliava di muoversi secondo coscienza e discrezione, in piena autonomia, visti i pareri divergenti delle suddette Autorità…Ingenuo!…Il funzionario del Comune di Settala era in possesso della risposta al Comune di Lucca della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana, (allegato n. 5 –  10 febbraio 2022 – clicca qui ) che fa piazza pulita di qualunque velleità di autonomia: infatti lì si stigmatizza in un modo alquanto inquietante che il Comune di Lucca NON DOVEVA trasmettere un quesito alla Corte dopo aver liquidato i compensi ai componenti di una commissione (ma il Comune di Lucca aveva agito così perché sostenuto dal parere positivo del Dipartimento Funzione Pubblica!) e che poneva quesiti pratici sprovvisti di quei “requisiti di generalità e astrattezza“, necessari per rendere “ammissibile” una risposta della Corte! Si nota nel tenore di questa nota uno strano sentore di “pericolo”, visto che la stessa Corte, come noto, può chiamare a giudizio un funzionario pubblico sospettato di aver procurato un danno all’Erario.

Solo una considerazione finale: quando i politici e gli accademici pontificano con pomposi e ponderosi ragionamenti sulla “burocrazia difensiva“,  sanno di quale realtà parlano? Conoscono gli intrighi infiniti in cui si può imbattere un piccolo comune e, in genere, qualunque ufficio pubblico nell’esercitare la propria funzione di servizio alla collettività? Forse non sanno, ma sicuramente, mentre loro parlano,  l’eccesso di produzione normativa, l’oscurità semantica delle prescrizioni e il marasma che si crea fra vari soggetti “interpreti del diritto” fanno sì che l’incertezza del diritto regni sovrana in questo Paese.

Giuseppe Beato

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