I pessimi risultati dell’applicazione della normativa sulla segnalazione degli illeciti.

Non è corretto “sparare sul pianista” quindi noi non vogliamo sparare sull’ANAC. Tuttavia il risultato dei primi anni di applicazione in Italia della normativa sui Whistleblower – mutuata dalla legislazione statunitense – sono sconfortanti: poche centinaia le segnalazioni pervenute all’Autorità nell’anno 2020, in netto calo, peraltro, rispetto all’anno precedente.

Riepiloghiamo.

  • La segnalazione di illeciti amministrativi e penali è una pratica riconosciuta della legislazione federale U.S.A. (Whistleblower Protection Act del 1989) che offre la possibilità a qualunque cittadino e/o dipendente di azienda pubblica o privata di denunciare pratiche illecite di cui sia venuto a conoscenza, dietro garanzia di anonimato e di tutela in caso di ritorsioni da parte dei soggetti denunciati  (vedi qui una sintesi);
  • in un Paese come l’Italia dove la corruzione è percepita come fenomeno pervasivo e incombente, la legge statunitense divenne presto uno degli argomenti preferiti per convegni e conferenze. Il movimento d’opinione si tradusse nell’anno 2017 in una legge (l’articolo 54bis del d. lgs. 165/2001 – vedi testo) che riproduceva integralmente il quadro dispositivo della legge U.S.A.;
  • l’ufficio pubblico designato a gestire sia le segnalazioni che la sanzione delle ritorsioni  fu l’Autorità Nazionale Anticorruzione, che nel suo sito web fornisce indicazioni utili per procedere alle segnalazioni (vedi) e annualmente invia una relazione al Parlamento sull’attività svolta nell’anno precedente (vedi qui la Relazione annuale 2020 del 18.06.2021 ).

Meglio delle relazioni scritte possono rendere l’idea di un iniziale fallimento le slide che presentiamo qui sotto e un articolo di Jus & management che, mentre dà notizia che il dipartimento di Giustizia federale americano ha recuperato nell’anno 2020 1,6 miliardi di dollari (vedi l’articolo integrale), commenta il caso italiano dove nello stesso anno ci sono state n. 622 segnalazioni con un’entità infima di recuperi. La dimensione di questo fallimento meriterebbe da sola una saggio approfondito sulla difficoltà d’importare nel nostro Paese le pratiche comunemente diffuse in altri paesi occidentali avanzati.

 4° Rapporto annuale

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