Tetti al reclutamento di dirigenti a tempo determinato: come eludere una Sentenza della Corte costituzionale.

corte costituzionale

Riportiamo la Sentenza n 9 del 10 gennaio 2010 (clicca qui) con la quale la Corte costituzionale dichiarò l’illegittimità di una legge promulgata dalla Regione Piemonte che portava al 30% la quota dei dirigenti reclutabili a tempo determinato, in deroga ai noti principi del comma 6 dell’articolo 19 d. lgs 165/2001 (10 % prima fascia e 8% seconda fascia). Nelle motivazioni della Sentenza la Corte affermava chiaramente che la deroga al principio del pubblico concorso, stabilita dall’articolo 97 della Carta costituzionale, deve essere “delimitata in modo rigoroso” ed è legittimata solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico”. Sembrava così sventato il tentativo di forzare il principio costituzionale posto a presidio dell’imparzialità della dirigenza pubblica…e invece……

….invece la “corrente di pensiero” (vedi punto 33 del programma della “Leopolda” del 2011 – clicca qui)  che, considerando evidentemente il principio costituzionale di imparzialità un limite inaccettabile,  si è ora insediata al Governo della Repubblica ha inserito il limite del 30% –dichiarato con chiarezza “illegittimo” dalla Corte costituzionale – in una Legge dello Stato alla fine approvata con il ricorso alla fiducia. L’articolo 11, comma 1, del DL 90/2014, convertito in legge 114/2014 così testualmente recita: “Lo statuto (delle Regioni e degli Enti locali) puo’ prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica“.

La norma contenuta in questa disposizione di legge è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima 5 anni fa. Aspettiamo che qualcuno sottoponga nuovamente la questione alla Corte costituzionale.