Il buon andamento dell’introduzione delle “segnalazioni di illecito” nelle pubbliche amministrazioni (Whistleblowing)

Strano Paese è l’Italia, dove si enfatizza al massimo ciò che non funziona (giusto), ma si passano sotto silenzio e/o si guardano con scetticismo i successi – o quantomeno i palpabili passi in avanti – di altre situazioni. Ciò vale anche e soprattutto per gli uffici pubblici. Continua a leggere

La tutela del dipendente che segnala illeciti – Whistleblower

mazzette

Quante Amministrazioni pubbliche conoscono ed attuano la direttiva dell’ANAC sul Whistleblower – qui più precisamente indicato come “dipendente che segnala illeciti“?

All’obbligo per l’impiegato pubblico – sancito dall’articolo 8 del Codice di comportamento di dipendenti pubblici (D.P.R. n 62 del 2013 – vedi) – di “segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell’amministrazione di cui sia venuto a conoscenza“, corrisponde la condotta richiesta all’amministrazione pubblica dall’articolo 54bis del d.lgs. n 165/2001 (vedi qui) che recita fra l’altro: “il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”.

 

La pubbliche amministrazioni devono (dovrebbero) conformarsi agli obblighi e alle modalità di azione previsti dalla Determinazione n 6 del 28 aprile 2015 che qui sotto riproduciamo.

 ANAC – Det. n.6 del 28.04.2015

 

L’agenzia delle Entrate istituisce una casella di posta per la segnalazione dei corrotti.

agenzia delle entrate

L’idea preconcetta di “fare la spia” – a metà strada fra il moralistico e il “mafiosetto” – impedisce fino ad oggi  che si affermi in Italia uno strumento di contrasto alla corruzione fra i più efficaci: la denuncia di fatti corruttivi in corso effettuata da chi ne venga a conoscenza, con la conseguente tutela dell’anonimato da parte dell’Amministrazione ricevente. E’ questa la figura del “Whistleblower” comunemente prevista e normata nei Paesi anglosassoni, che ne ricevono ampi benefici nella lotta alla corruzione. Va dato atto e merito all’Agenzia delle Entrate di aver posto in campo concretamente questa misura prevista dalla normativa anticorruzione dello scorso anno 2012, attivando una e-mail per raccogliere le denunce dei propri dipendenti  – vedi articolo de La Stampa del 15 dic 2014.  Il Presidente dell’Autorità anticorruzione, dr. Raffaele Cantone, è favorevole e sollecita l’attuazione in tutte le Amministrazioni delle “norme per il wistleblower previsto dal testo unico dei dipendenti pubblici per consentire a chi vuole denunciare illeciti di farlo in modo tutelato. Non è delazione ma assunzione di responsabilità» – vedi le sue dichiarazioni.

Noi di Nuova Etica pubblica siamo intervenuti più volte con articoli e saggi di approfondimento su questo strumento molto più efficace dei tanti “piani della trasparenza e dell’anticorruzione” che fioriscono ora ovunque.

Vedi: I whistleblowers, ovvero gli autori delle “soffiate”.

Vedi: l’anticorruzione in Europa: chi sono i collaboratori civici – Whistleblowers